Le modifiche apportate con l'art. 21 della Legge 422/00 al Dlgs 626/94 interessano i seguenti articoli del Dlgs 626/94:
art. 51 - con questo articolo si definisce chi è lavoratore addetto al VDT da tutelare : colui che lo utilizza i videoterminali per almeno 20 ore alla settimana.
La modifica dell'articolo è stata imposta con sentenza della comunità europea perchè in pratica in Italia non risultavano che pochissimi addetti al VDT, in quanto il precedente articolo considerava addetti solo coloro che lo utilizzavano tutti i giorni della settimana per 4 ore al giorno il videoterminale. Così bastava organizzare o dichiarare che si era organizzato, il lavoro in maniera tale che per un giorno alla settimana non si superava le 4 ore al videoterminale che si eludeva la legge.
art. 55 - con questo articolo si affronta il problema delle visite mediche, è stata elevata l'età da 45 a 50 anni di coloro che devono essere sottoposti ogni due anni a visita medica .
art. 58 - con questo articolo si è ritornati indietro, infatti si specifica che solo i posti di lavoro in cui sono addetti coloro che lavorano più di 20 ore alla settimana devono essere conformi all'allegato VII del Dlgs 266/94. E' evidente quindi che in ogni azienda si potranno avere postazioni VDT rispondenti all'allegato VII e postazioni che non lo rispettano. La logica vorrebbe che la postazione di lavoro VDT come ogni altra attrezzatura dovrebbe avere i requisiti minimi di legge a prescindere dal suo utilizzo preventivato, infatti chi può assicurare che una postazione non rispondente all'allegato VII non viene utilizzata per più di 20 ore alla settimana da uno stesso operatore ? E se anche si utilizzasse per 19 ore senza rispettare nesun criterio il lavoratore può subire un danno o no ?
In conclusione, a parere dello scrivente ancora la legge non affronta con chiarezza ed in maniera esaustiva la problematica del lavoro al VDT. In particolare per ciò che attiene la postazione di lavoro in generale (illuminazione, attrezzature, disposizione delle attrezzature ecc.) e la formazione di tutti coloro che utilizzano questa attrezzatura. In buona sostanza la prevenzione deve essere fatta per ogni attrezzatura esigendo sempre che gli attrezzi siano costruiti ed utilizzati rispondendo a criteri di buona tecnica . Se leghiamo questo concetto base oggettivo ai tempi di utilizzazione dell'attrezzosoggettivi facciamo un cattivo servizio non solo per chi deve lavorare con i VDT ma per la diffusione della stessa cultura della prevenzione.