PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
CIRCOLARE 20 aprile 2001, n.5
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle
attrezzature
munite di videoterminali".
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo (tramite i
Ministeri vigilanti)
Ai prefetti
Alle regioni
Alle province (tramite UPI)
Ai comuni (tramite ANCI)
Alle comunita' montane (tramite
UNCEM)
Agli enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Agli enti di ricerca (tramite i
Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario
nazionale (tramite le regioni)
Alle universita'
Alle istituzioni scolastiche
(tramite i provveditoriati agli
studi)
Alle organizzazioni sindacali
e, per conoscenza:
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
La legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con l'art.
21, ha apportato talune modifiche al titolo VI, "uso delle
attrezzature munite di videoterminali", del decreto legislativo n.
626/1994 (recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro):
in particolare:
la lettera c), dell'art. 51, che definiva "lavoratore: il
lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in
modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive
giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la
settimana lavorativa" e' stata cosi' sostituita:
"lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminali, in modo sistematico od abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54";
i commi 3 e 4 dell'art. 55, relativi alla sorveglianza sanitaria
per i suddetti lavoratori che stabilivano:
"3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i.lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo di eta' sono
sottoposti a visita di controllo con periodicita' almeno biennale.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua
richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente.", sono stati cosi'
sostituiti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai
sensi dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le
modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi
i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal
medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta', quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a
sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure
ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi
la necessita'.".
L'art. 58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:
"1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle
prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a
quanto prescritto al comma 1 entro il 1o gennaio 1997", e' stato
cosi' sostituito:
"1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51,
comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime
di cui all'allegato VII".
Le innovazioni introdotte sono di immediata applicazione, per cui
e' opportuno fornire alcuni chiarimenti diretti a dare ad esse pronta
attuazione, affinche' i comportamenti, in particolare delle pubbliche
amministrazioni, siano tempestivamente e coerentemente ridefiniti.
La prima indicazione riguarda l'aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono individuate
adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione
con il medico competente.
I datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei dipendenti
che rientrano nell'applicazione della normativa, e quindi
dell'effettivo raggiungimento o superamento dei limite settimanale,
sostituito a quello giornaliero, in collaborazione con i dirigenti
preposti alle varie strutture, tenendo conto della specifica
attivita' degli interessati, delle modalita' e dei tempi del suo
svolgimento, in riferimento alle logiche organizzative proprie di
ogni amministrazione.
I datori di lavoro a seguito quindi di una riconsiderazione del
numero dei destinatari della sorveglianza sanitaria, tenuto conto
della nuova definizione di lavoratore, con l'apporto collaborativo
del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente,
stabiliranno una adeguata programmazione ed attuazione delle visite
preventive e periodiche per i nuovi destinatari.
E' necessario altresi', ai sensi dell'art. 56, del decreto
legislativo n. 626/1994, provvedere all'elaborazione di uno specifico
piano di informazione e formazione dei soggetti sopra indicati
La nuova formulazione dell'art. 58 del decreto legislativo in.argomento, inoltre, impone che le postazioni di lavoro dotate di
attrezzature munite di videoterminali debbano essere conformi alle
prescrizioni minime indicate nell'allegato VII. Conseguentemente
sara' adottata una programmazione degli interventi individuando le
priorita', in considerazione dell'organizzazione del lavoro.
E' opportuno altresi' rammentare in questa sede che con il decreto
interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 244, del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3,
del decreto legislativo n. 626/1994 sono state individuate `linee
guida d'uso dei videoterminaliº, cui tutti gli interessati devono far
riferimento per il corretto utilizzo degli stessi.
La guida, come indicato in premessa, e' finalizzata a fornire le
indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attivita' al
videoterminale al fine di prevenire in particolare l'insorgenza dei
disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica
mentale che possono essere causati o aggravati dall'uso dei
videoterminali.
Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ha gia' provveduto ad emanare una circolare sull'argomento,
pienamente operativa anche per tutte le pubbliche amministrazioni
(circolare n. 16/2001).
Roma, 20 aprile 2001
Il Ministro
per la funzione pubblica
Bassanini