CIRCOLARE
N. 16/2001 25 gennaio 2001 PROT. 20121/RI.3A Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria". |
ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI LORO SEDI |
Con la legge 29 dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi sullorganizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare lattenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Lart.21 della legge comunitaria citata, che modifica la lettera
c) dellart.51 del D.Lgs.626/94, definisce lavoratore addetto alluso di
attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza unattrezzatura
munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui allart.54, e non più il lavoratore che utilizza
dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana
lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha
ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di
lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur
comportando luso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in
modalità che non prevedono luso continuativo degli stessi per il periodo di quattro
ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima nel campo di
applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del
rischio di cui allart.4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito
alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione
della salute dei lavoratori e i riflessi sullorganizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è previsto
lobbligo di sorveglianza sanitaria di cui allallart.55, nonché di formazione
e informazione di cui allart.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche allart.54 (modalità di svolgimento
della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga
la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è
funzionale alla prevenzione dellaffaticamento visivo determinato dalluso del
videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze
scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore.
E evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione non più
nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, comera implicito nella
vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto alluso di videoterminali,
ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro
ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate allart.55 in tema di sorveglianza
sanitaria sono state dettate dalla necessità di adeguare la norma
allinterpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 12 dicembre
1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento della direttiva
90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo
sanitario periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in
relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno
biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni allesito della visita
preventiva e quelli di età superiore ai quarantacinque anni, lart.21 della legge
comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter
e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in parte e chiarisce obblighi già
sussistenti ai sensi della normativa previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non introduce ex novo lobbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di costituisce una specificazione della disciplina generale di cui allart.16che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis, ai
sensi del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche, sono effettuate con
le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la necessità di esami
specialistici può derivare dallesito delle visite periodiche, oltre che dalla
visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle visite di controllo, disponendo che
la stessa, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita
dal medico competente, è almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza
almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni allesito
della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.
Si segnala, al riguardo lelevazione delletà per cui è previsto lobbligo di visita di controllo con periodicità almeno biennale, che passa da quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la sorveglianza sanitaria e lobbligo del controllo oftalmologico, precisando che questultimo discende, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti unalterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dallesito dei controlli preventivi e periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
Non appare superfluo ricordare, inoltre, che laggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per ladeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL SOTTOSEGRATARIO DI STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)