Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all'articolo 54";
b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e
2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari
che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal
medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne
evidenzi la necessità";
c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Adeguamento alle norme). 1. I posti di lavoro dei
lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle
prescrizioni minime di cui all'allegato VII".