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Circolare102/95 del 07/08/1995

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.

14. Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali.

In ordine alla disciplina sull'uso dei videoterminali (Titolo VI), e' opportuno precisare, in via preliminare, che l'articolo rubricato "Definizioni", così come gli analoghi articoli degli altri Titoli del decreto legislativo in esame, e' stato mutuato dalla normativa comunitaria, in base alla quale le definizioni individuano il campo di applicazione oggettivo e soggettivo, ossia l'ambito all'interno del quale devono essere attuate le disposizioni via via recate dalle norme del relativo Titolo.

Tale tecnica legislativa ha il pregio di consentire, da un lato l'immediata individuazione dell'area di attuazione della normativa (e in questo corrisponde, in parte, alla usuale definizione di "campo di applicazione" dell'ordinamento italiano) e dall'altro consente una piu' snella articolazione interna ,delle varie norme, in quanto, una volta indicato in premessa il significato che assumono i vari termini, si evitano faticose ripetizioni nonché possibili equivoci interpretativi.

Cio' premesso, si fa presente che l'articolo 51, comma 1, lettera c), nel definire il lavoratore come colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'articolo 54, durante l'intero arco della settimana lavorativa, definisce automaticamente il campo di applicazione soggettivo di tutto il titolo.

Conseguentemente il citato articolo 54 rubricato "svolgimento quotidiano del lavoro" disciplina, sempre nei confronti dello stesso lavoratore, il regime delle interruzioni (pause o cambiamento di attivita').

Analogamente il successivo articolo 55 prevede la sorveglianza sanitaria solo per i suddetti lavoratori. Riguardo ai posti di lavoro, sempreché siano utilizzati dai lavoratori di che trattasi, essi devono essere adeguati alle prescrizioni contenute nell'allegato VII ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 58.

Appare così evidente che l'intenzione del legislatore e' stata quella di assicurare specifiche misure preventive in favore di coloro per i quali sussistono rischi per la salute prevedibili in base ai dati scientifici disponibili.

Tali dati evidenziano che il rischio da attivita' su Vdt e' significativo quando il lavoratore vi sia addetto "regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale" (Direttiva 90/270/Cee, articolo 2, lettera c).

Il legislatore italiano ha ritenuto, sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili, che cio' avvenga solo quando si riscontrino le condizioni riportate nella citata definizione di lavoratore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 626/94.

Quanto alla decorrenza delle norme, l'articolo 58 stabilisce che a partire dal 1 marzo 1995 i nuovi posti di lavoro, quali definiti all'articolo 5 I lettera b), devono essere conformi all'allegato VII.

A tale proposito si Pa presente che, a causa di un errore materiale - che si provvedera' a correggere con un successivo decreto legislativo di integrazione - l'allegato VII contenente le prescrizioni cui devono rispondere i posti di lavoro con videoterminale, e' mancante della parte riguardante l'ambiente e l'interfaccia elaboratore-uomo; si ritiene peraltro opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di integrazione, riportare in questa sede, detta parte, in quanto utile termine di riferimento, soprattutto con riguardo agli aspetti ergonomici, ai fini della valutazione del rischio e della individuazione delle relative misure di prevenzione.

Va precisato infine, che le disposizioni in questione non hanno introdotto alcuna forma obbligatoria di certificazione, e conseguente marcatura, attestanti la rispondenza delle attrezzature ai requisiti individuati dal suddetto allegato, in particolare a quelli ergonomici.

La conformita' delle apparecchiature facenti parte del posto di lavoro e quindi anche del piano di lavoro, sedie eccetera..., e' data dal rispetto delle 'norme nazionali di buona tecnica Uni e Cei applicabili, alle quali dovrebbe far riferimento il Fabbricante, e inoltre le stesse individuano il livello di fattibilita' tecnologica per l'applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione.

 

2. Ambiente

a) Spazio.

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazi sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione.

L'illuminazione generale e/o l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristi che tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti.

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posti di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore.

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni.

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidita'.

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidita' soddisfacente.

 

 

3. Interfaccia elaboratore / uomo.

All'atto dell'elaborazione, della scelta dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unita' videoterminali, il datore di lavoro terra' conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenze di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo puo' essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire al lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l'informazione in un formato e a un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.